TARI - Tassa Rifiuti

  • Servizio attivo

La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

A chi è rivolto

La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica,  possegga o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto idonei ad ospitare la presenza umana, con vincolo di solidarietà all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo anagrafico o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 

Si fa presente che sono escluse dall’imposizione le aree scoperte pertinenziali, quindi sono tassabili solo le aree scoperte operative normalmente legate all’attività delle imprese (depositi, aree di lavorazione ecc.)

Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:

  • per le utenze domestiche (residenti e non residenti), in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o che è stato oggetto di accertamento o i componenti del nucleo famigliare o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti.
  • per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti.
Montevecchia

Descrizione

La TARI (Tassa Rifiuti) prevista dall’art. 1, dai commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), conformemente a quanto previsto dal comma 738, art. 1, della Legge 160/2019, è in vigore dal 01/01/2014 ed è destinata alla copertura  integrale dei costi relativi al servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti prodotti.

La TARI è regolamentata sia dalla normativa sopra richiamata che da quanto stabilito dal Comune di Montevecchia, ed in particolare con:

  • Il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/06/2021 e modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 27/04/2023.
  • La deliberazione di Consiglio Comunale  con la quale, annualmente, vengono stabilite le tariffe, sulla base delle risultanze del Piano Economico Finanziario,  le scadenze e il numero di rate.

Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si tenga conto che la TARI serve a coprire per intero le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, che sono suddivisibili in due componenti:

  • Quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,
  • Quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

La TARI quindi è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, ciò significa che ogni metro quadrato avrà costi diversi in base all’uso. In particolare bisogna distinguere tra:

  • Utenze domestiche, ossia i locali di abitazione e le relative pertinenze
  • Utenze non domestiche, ossia i locali e le aree connesse con le attività economiche.

Per le utenze domestiche è prevista:

  • una tariffa al mq che varia a seconda del numero dei componenti il nucleo famigliare che serve a coprire la quota di costi fissi.
  • una tariffa da applicare a ciascuna utenza soltanto in base al numero dei componenti il nucleo famigliare che serve a coprire la quota di costi variabili.

 Per le utenze non domestiche:

  • sia la quota  di costi fissi che quella di costi variabili  viene determinata con una tariffa al mq sulla base di una scomposizione in 21 categorie di attività economiche  (Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) previste dal DPR 158/1999.

L'importo da versare, indicato nell’avviso di pagamento, che viene inviato annualmente ai contribuenti è così determinato:

  1. TARI - Calcolata in base alle tariffe stabilite annualmente, con apposita delibera, dal Consiglio Comunale
  2. TEFA - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali a favore della Provincia di Lecco è pari al 5% della Tari dovuta.
  3. COMPONENTI PERIQUATIVE

A decorrere dal 1° gennaio 2024, in attuazione della deliberazione ARERA n. 386 del 3 agosto 2023, sono applicate le seguenti componenti perequative:

  • Componente UR1: pari a € 0,10 per utenza, destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti.
  • Componente UR2: pari a € 1,50 per utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute in occasione di eventi eccezionali e calamitosi

A decorrere dal 1° gennaio 2025, in attuazione della deliberazione ARERA n. 133/2025, è inoltre applicata la seguente componente perequativa:

  • Componente UR3: pari a € 6,00 per utenza, destinata al finanziamento del Bonus sociale rifiuti, previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 . 

La componente UR3 è finalizzata alla copertura delle agevolazioni riconosciute agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si trovano in condizioni di disagio economico, ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157/2019. 

Il Bonus sociale rifiuti consiste in una riduzione del 25% della TARI a favore degli aventi diritto. 

Il Bonus sociale rifiuti consiste in una riduzione del 25% della TARI ed è riconosciuto automaticamente, senza necessità di presentare alcuna domanda, agli utenti domestici con un ISEE non superiore a € 9.530, soglia elevata a € 20.000 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. 

Il Bonus sociale rifiuti sarà applicato a decorrere dall'annualità 2026, secondo quanto previsto dalla delibera di ARERA n. 240/2025/R/Rif.

Intervento di ARERA in materia di TARI

L’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è intervenuta per disciplinare alcuni aspetti della TARI.

In particolare con le seguenti deliberazioni:

  • n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
  • n. 444 del 31/10/2019 ha dettato diverse regole in materia di trasparenza del servizio e dei documenti di riscossione.
  • n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
  • n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
  • n. 459/2021/R/rif concernente “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
  • n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
  • n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 di ARERA avente per oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall’allegato A della delibera (TQRIF)
  • n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
  • la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
  • n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
  • la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;
  • n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
  • n. 133/2025/R/rif del 1 aprile 2025 “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”;
  • n. 240/2025/R/RIF “Orientamenti in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in attuazione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124”;
  • n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025 “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del Decreto-Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e”.

Come fare

Per la dichiarazione

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, utilizzando gli appositi moduli a disposizione sul sito internet del Comune di Montevecchia e in distribuzione presso l'Ufficio Tributi, al Comune, entro novanta (90) giorni dal verificarsi dell’evento che ne determina l’obbligo, ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

  • l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche:
    • nel caso di residenti dall’intestatario della scheda di famiglia o dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
    • nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo, avendo cura di indicare gli eventuali occupanti non residenti.
  • per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge.
  • per gli edifici in multiproprietà dal gestore dei servizi comuni

Le dichiarazioni, debitamente compilate, sottoscritte e complete di allegati, devono essere consegnate al protocollo del Comune con le seguenti modalità:

Per il pagamento

Il Comune di Montevecchia invia ai contribuenti l'avviso di pagamento TARI, corredato dei modelli PagoPA necessari per il versamento dell'acconto, del saldo oppure dell'importo dovuto in un'unica soluzione.
L'avviso viene trasmesso tramite servizio postale oppure, per i contribuenti che ne hanno fatto richiesta mediante l'apposito modulo, tramite e-mail.

Cosa serve

Per la dichiarazione
  • I dati identificativi degli immobili
  • la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo che è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Per il pagamento

I modelli di pagamento  inviati dal Comune unitamente all’avviso di pagamento

Tempi e scadenze

𝗣𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, utilizzando gli appositi moduli a disposizione sul sito internet del Comune di Montevecchia e in distribuzione presso gli uffici comunali, al Comune, entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento che ne determina l’obbligo, ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo (attivazione, variazione, cessazione, richiesta o comunicazione cessazione agevolazioni/riduzioni).
𝗣𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼
L'importo della TARI è richiesto dal Comune mediante la spedizione, all’indirizzo del Contribuente o, se richiesto con apposito modulo, tramite e-mail, di un avviso di pagamento, con indicate le scadenze e a cui sono allegati i relativi modelli di pagamento.
Annualmente, il Consiglio Comunale, con apposita delibera, stabilisce le tariffe, le scadenze e il numero di rate.
Le Delibere di C.C. relative all’approvazione delle tariffe, scadenze e numero di rate, sono consultabili in questa pagina.

Costi

Per le richieste di attivazione, variazione e chiusura utenza non è previsto alcun costo.

Per la tassa sui rifiuti TARI l’importo da versare annualmente è indicato nell’avviso di pagamento che viene  inviato al Contribuente, il cui calcolo è effettuato sulla base delle tariffe determinate, per l’anno di riferimento, con apposita delibera di Consiglio Comunale.

L’importo dell'avviso di pagamento comprende:

  • TARI (quota fissa e quota variabile) con le tariffe stabilite ogni anno dal Consiglio Comunale
  • TEFA (tributo provinciale)
  • Componenti perequative (Dal 1° gennaio 2024)

Bonus sociale rifiuti

Il bonus sociale rifiuti è un'agevolazione economica introdotta dall'articolo 57-bis del Decreto-Legge n. 124/2019 e disciplinata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.
La misura, in vigore dal 1° gennaio 2025, prevede una riduzione del 25% della TARI a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico che presentino uno dei seguenti requisiti:

  • ISEE non superiore a 9.530 euro per i nuclei familiari con fino a tre figli a carico;
  • ISEE non superiore a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

L'agevolazione è riconosciuta esclusivamente per le utenze domestiche intestate a uno dei componenti del nucleo familiare ai fini ISEE ed è applicato solo all’unità immobiliare il cui indirizzo corrisponde a quello di abitazione indicato nella DSU.

Il bonus sociale rifiuti viene applicato nell'avviso di pagamento emesso nell'anno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
La prima applicazione del bonus riguarda gli avvisi di pagamento emessi nel 2026 ed è effettuata sulla base dell'attestazione ISEE riferita all'anno 2025. Il beneficio è riconosciuto automaticamente, senza che sia necessario presentare una specifica richiesta.

Benefici principali

  • Riduzione del 25% della spesa per il servizio di gestione rifiuti a cittadini e nuclei familiari in condizione di disagio economico.
  • Erogazione automatica senza specifica richiesta da parte del contribuente, purché sia stata presentata regolare DSU/ISEE all’INPS;

Come si ottiene il bonus

Ogni anno, per poter beneficiare del bonus, il cittadino deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS.

Tempi e scadenze

Il bonus sociale rifiuti viene corrisposto nell'avviso di pagamento emesso nell’anno successivo a quello di presentazione della DSU.

Casi Particolari

Presentazione della DSU dopo il 20 Dicembre

Se i cittadini presentano la DSU dopo il 20 Dicembre e ricevono quindi l’attestazione ISEE a Gennaio dell’anno successivo, il bonus verrà corrisposto l’anno seguente a quello di rilascio dell’attestazione ISEE. Quindi, per esempio, se si presenta la DSU il 22 Dicembre 2025 e si ottiene l’attestazione ISEE (entro la soglia di 9.530 euro o 20.000 euro se ho una famiglia numerosa) il 3 Gennaio 2026, lo sconto verrà applicato nel 2027.

Erogazione del bonus nei casi di morosità

Nel caso in cui il potenziale beneficiario del bonus risulti moroso, ovvero non abbia provveduto al pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) relativa ad annualità precedenti, il Comune potrà trattenere l’importo spettante a titolo di bonus al fine di compensare, in tutto o in parte, le somme dovute e non ancora versate dall’utente.

Erogazione del bonus in caso di cambio di indirizzo di abitazione

Se il nucleo familiare che ha diritto al bonus sociale cambia abitazione, ma resta nel medesimo comune non si verificano problemi nell’erogazione del bonus.

Qualora, invece, il nucleo familiare si trasferisca in un altro Comune, per continuare a beneficiare del bonus è necessario che il cittadino, prima del trasferimento, presenti il modulo di cessazione dell’utenza relativa alla precedente abitazione e comunicando i dati relativi al nuovo indirizzo. In tali situazioni, qualora l’utente abbia mantenuto i requisiti di ammissibilità, il bonus sociale sarà erogato mediante bonifico domiciliato. L’intestatario della DSU riceverà una comunicazione con le indicazioni necessarie per recarsi presso un ufficio postale e riscuotere l’importo spettante.

Presenza di più utenze TARI

Qualora il nucleo familiare avente diritto all’agevolazione risulti intestatario di più utenze TARI, ovvero disponga di più unità immobiliari, il beneficio viene applicato esclusivamente all’unità immobiliare il cui indirizzo coincide con quello dell’abitazione dichiarata nella DSU.

Le modalità di erogazione del Bonus sono stabilite nella delibera ARERA n. 355/2025/R/rif.

Per ulteriori informazioni in merito alle tempistiche di applicazione, alla compensazione in caso di morosità e alle modalità di riconoscimento del bonus in caso di cessazione dell’utenza, si rinvia alle disposizioni contenute nella Delibera 355/2025/R ARERA, nonché al relativo comunicato stampa dell’Autorità (Rifiuti: bonus sociale per le famiglie in difficoltà economica - Arera). 

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando telefonicamente o recandoti, previo appuntamento, presso l'ufficio tributi.
Gli utenti che intendono accedere al servizio devono presentare la documentazione prevista nella sua interezza.
L’iter per l’erogazione del servizio, con particolare riferimento alle modalità e alle tempistiche di gestione del procedimento amministrativo, si svolge nel rispetto delle indicazioni e degli obblighi previsti dalla normativa.

Ulteriori informazioni

Informativa Privacy Ufficio Tributi

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale.

Informativa Privacy Bonus Rifiuti

Informativa ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali per riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti

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