D.A.T. - Testamento Biologico

  • Servizio attivo

Il servizio consente ai cittadini di depositare le Disposizioni Anticipate di Trattamento, esprimendo le proprie volontà sanitarie future

A chi è rivolto

Ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari e il consenso o il rifiuto rispetto agli accertamenti diagnostici o alle scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Montevecchia

Descrizione

Le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.), comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017.
In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su: accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.

La Banca dati nazionale
Tutte le D.A.T. consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle D.A.T. istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati D.A.T., regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, è stata attivata a partire dal 1° febbraio 2020.
Per le D.A.T. raccolte a partire dal 1° febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle D.A.T. (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie D.A.T. nella Banca dati nazionale.
Nomina del fiduciario e ruolo del medico
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella D.A.T. un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle D.A.T., le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora: (1) le D.A.T. appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente; (2) sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le D.A.T. mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

Come fare

È importante prima di scrivere le D.A.T. acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge (tuttavia è possibile reperire dei modelli facsimili) e per la stesura delle D.A.T. ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia.

Le D.A.T. possono essere depositate presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede ad autenticarle, archiviarle e inviarle – se autorizzato dal disponente
– alla Banca dati nazionale delle D.A.T. Il deposito è esente dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le D.A.T. possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Nelle stesse forme le D.A.T. sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni".

Cosa serve

L'interessato deve esibire un documento d’identità in corso di validità del fiduciario e un documento contenente le DAT. Non è obbligatoria la presenza del fiduciario all'atto di deposito presso l'Ufficio Stato Civile

Cosa si ottiene

Certificato D.A.T.

Tempi e scadenze

Non sono previste scadenze per la presentazione delle DAT

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Il deposito della DAT alla Banca Dati Nazionale non prevede costi.

Contatti

Tel:
0399930060 Int 1

Email:
protocollo@comune.montevecchia.lc.it

Pec:
comune.montevecchia.lc@legalmail.it

Fax:
0399930935

Lun
09.00 - 12.30, 14.00 - 16.30
Mar
09.00 - 12.30
Mer
09.00 - 12.30
Gio
09.00 - 12.30
Ven
chiuso
Sab
08.30 - 11.30
Valido dal 01/01/2022

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L'Ufficio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale gestisce pratiche anagrafiche, atti civili, servizi elettorali e statistici per i cittadini

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