Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019.
A seguito delle novità introdotte dal 2020, il Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 19/06/2020, ha adottato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU).
Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati e aree edificabili).
I terreni agricoli nel Comune di Montevecchia sono esenti dal pagamento dell'IMU.
L'IMU non è dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per le relative pertinenze (solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono assoggettati all'imposta.
Abitazione principale
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Pertinenze dell'abitazione principale
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9
Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) sono invece soggetti ad IMU. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista pari a € 200,00 rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.
Immobili equiparati all'abitazione principale
Sono equiparati all'abitazione principale per le agevolazioni IMU i seguenti immobili:
- l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative indicate destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce anche, per l'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, come pure dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per fruire dell'agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto.
Come si calcola
L'imposta annua dovuta si calcola applicando al valore imponibile dell'immobile (Per i fabbricati: rendite catastali risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, applicando il relativo moltiplicatore – Per le aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta dell’area fabbricabile) l'aliquota deliberata dal Comune per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando, poi, l’imposta alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno in cui il possesso si è protratto.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Nel caso sia intervenuta una variazione incidente sull'ammontare dell'imposta, il mese è computato per intero se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.
In particolare il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta dovuta per il mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Giorni nel mese in capo al cedente | Giorni nel mese in capo all'acquirente | Soggetto passivo per intero mese |
15
| 16
| acquirente
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15
| 15
| acquirente
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14
| 14
| acquirente
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