IMU - Imposta Municipale Propria

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Pagare il tributo (Indicazioni - Calcolo – Requisiti e informazioni importanti)

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A chi è rivolto

I soggetti passivi dell'IMU  (ossia le persone fisiche o giuridiche obbligate al pagamento) sono:

  • il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività;
  • il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento di separazione/divorzio;
  • il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  • il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria (anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione), a decorrere dalla data della stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto;
  • l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

Montevecchia

Descrizione

Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019.

A seguito delle novità introdotte dal 2020, il Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 19/06/2020, ha adottato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU).

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati e aree edificabili).

I terreni agricoli nel Comune di Montevecchia sono esenti dal pagamento dell'IMU.

L'IMU non è dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per le relative pertinenze (solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono assoggettati all'imposta.

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Pertinenze dell'abitazione principale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9

Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) sono invece soggetti ad IMU. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione prevista pari a € 200,00 rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

Immobili equiparati all'abitazione principale

Sono equiparati all'abitazione principale per le agevolazioni IMU i seguenti immobili:

  • l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative indicate destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce anche, per l'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, come pure dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per fruire dell'agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto.
Come si calcola

L'imposta annua dovuta si calcola applicando al valore imponibile dell'immobile (Per i fabbricati: rendite catastali risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, applicando il relativo moltiplicatore – Per le aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposta dell’area fabbricabile) l'aliquota deliberata dal Comune per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando, poi, l’imposta alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno in cui il possesso si è protratto.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Nel caso sia intervenuta una variazione incidente sull'ammontare dell'imposta, il mese è computato per intero se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.

In particolare il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta dovuta per il mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Giorni nel mese

in capo al cedente

Giorni nel mese

in capo all'acquirente

Soggetto passivo

per intero mese

15 16 acquirente
15 15 acquirente
14 14 acquirente

Come fare

Il servizio consente di calcolare l'IMU dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali. L’accesso al servizio è libero.

Il versamento dell'imposta dovuta per il corrente anno può essere effettuato utilizzando il modello F24 che è esente da commissioni per l'operazione di versamento.

Il modello F24 ordinario (non quello semplificato) consente la compensazione tra debiti e crediti relativamente alle voci in esso riportate.

Codici tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta dovuta per il corrente anno tramite modello F24:

    Codice Comune: F657

3912   IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze – una per tipologia)
3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità di tipo strumentale)
3916 IMU aree fabbricabili
3918 IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
3925 IMU immobili gruppo catastale D -  quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille
3930 IMU immobili gruppo catastale D - quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille
3939

IMU fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita purché non locati.  

ATTENZIONE: a decorrere dall'anno d’imposta 2022 l'articolo 1, comma 751, legge n. 160/2019, dispone l'esenzione dall'IMU per tale tipologia di fabbricati; il codice tributo va, pertanto, utilizzato nell'eventualità debbano effettuarsi versamenti di regolarizzazione (ravvedimento operoso) per le annualità antecedenti il 2022.

Versamento minimo

Sulla base del vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)   non sono dovuti versamenti per somme uguali o inferiori a € 10,00 di imposta annua.

Ravvedimento operoso

Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

Cosa serve

Rendita catastale, categoria catastale e quota di possesso di tutti gli immobili a sé intestati.

Tempi e scadenze

L'IMU è autoliquidata dal contribuente e versata in due rate:
• 1^ rata (Acconto) entro il 16 giugno dell'anno in corso.
• 2^ rata (Saldo) entro il 16 dicembre dell'anno in corso
• unica soluzione: entro il 16 giugno dell'anno in corso.
Nel caso la scadenza di versamento cada in un giorno prefestivo o festivo, la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Costi

Il servizio è gratuito.

Per il calcolo e la quantificazione dell'imposta si rimanda al calcolatore e alle aliquote deliberate annualmente dal Consiglio Comunale.

Calcolo IMU

Simulatore di calcolo online

Ulteriori informazioni

Informativa Privacy Ufficio Tributi

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale.

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Notizie e aggiornamenti

Comunicati

IMU anno 2025

Scadenza pagamento imposta

Data di pubblicazione: 09/06/2025

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